Decreto 141/2016
Approvato il Decreto correttivo al Dlgs 102/2014
Le disposizioni integrative richieste dalla UE sull’efficienza energetica puntano su due elementi: chiarezza e semplificazione. Il provvedimento introduce delle norme più chiare riguardanti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali. Nel dettaglio, all’articolo 5 si prevede che i clienti finali ricevano informazioni circa le possibilità di miglioramento dell’efficienza energetica. Il decreto definisce inoltre la possibilità di incrementare, con ulteriori risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica per il quale sono state predisposte risorse per circa 70 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020. Tra le modifiche più rilevanti e attese, quelle sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini. Entro il 31 dicembre 2016 in ogni condominio si dovrà verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e, in caso positivo, di modificare in tal senso gli impianti di riscaldamento esistenti, pena pesanti sanzioni.
DECRETO-LEGISLATIVO141_16-modifica102_14 (PDF)
DM Linee Guida APE
Pubblicate le nuove Linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici
Entrate in vigore il 1° ottobre 2015 le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportate nel decreto ministeriale 26 giugno 2015.
Le Linee guida, che adeguano quelle di cui al D.M. 26 giugno 2009, definiscono contenuti e format del nuovo Attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, nonché dell’attestato di qualificazione energetica e delle informazioni sulle prestazioni energetiche da inserire negli annunci commerciali di vendita o locazione degli immobili.
DM_Linee_guida_APE (PDF)
DM Relazioni tecniche
Il decreto “relazione tecnica” definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
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DM Requisiti minimi
Il nuovo decreto ministeriale, che aggiorna anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, definisce i requisiti degli edifici a energia quasi zero, e fissa nuovi standard energetici minimi degli edifici già a partire dal prossimo ottobre, costituendo così uno “step” intermedio.
Una delle principali novità introdotte è il cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: per determinare il valore limite di prestazione energetica di un edificio, al posto dell’attuale tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma S/V dell’edificio (vedi l’allegato C del decreto legislativo n. 192/2005), occorrerà effettuare il calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto “edificio di riferimento”, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto.
DM_requisiti_minimi (PDF)
Dlgs 102/2014 sull’efficienza energetica
Il Decreto ha recepito la Direttiva Europea 2012/27 con l’obiettivo di promuovere l’Efficienza Energetica nel settore pubblico, nell’industria, nell’edilizia privata e nei trasporti, di aggiornare periodicamente gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e di stabilire un regime obbligatorio di efficienza energetica. Inoltre inserisce l’obbligo delle Diagnosi Energetiche e promuove l’adozione di sistemi di gestione dell’energia ISO 50001. Per le Piccole e Medie Imprese sono previsti una serie di fondi di incentivazione a carattere annuale gestiti dalle Regioni.
Dlgs 102 2014 (PDF)
Decreto Libretto Impianti Climatizzazione
Con questo Decreto sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.
Decreto 10.2.2014 Libretto impianti climatizzazione (PDF)
Legge 90/2013
Il provvedimento recepisce la Direttiva Europea 31/2010 ed interviene modificando il decreto legislativo 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia.
Vengono apportate importante novità su temi prioritari, quali le detrazioni fiscali per le ristrutturazione e per l’efficienza energetica, nonché sulla qualificazione degli installatori da fonti rinnovabili.
Il decreto sostituisce l’Attestato di Certificazione Energetica (cd. ACE) con l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio (APE). Viene modificata anche la definizione di prestazione energetica di un edificio, ovvero la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Il decreto stabilisce inoltre che nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve produrre l’APE, rendendolo disponibile al potenziale acquirente o locatario e consegnandolo al termine delle trattative. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio, producendo l’APE congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Qualora sia violato l’obbligo di dotare di APE un edificio o un’unità immobiliare, vengono previste sanzioni amministrative di importo compreso tra 3.000 euro e 18.000 euro nel caso di vendita, e di importo compreso tra 300 euro e 1.800 euro nel caso di locazione.
Altro aspetto rilevante, in recepimento della normativa europea, e’ quello degli edifici ad “energia quasi zero”, e l’adozione di un Piano d’Azione che definisce obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, le informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, e può includere obiettivi differenziati per tipologia di edilizia. Infine vengono previste le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, salite dal 55% al 65%.
Legge 90 2013 (PDF)
Decreto Rinnovabili
Il 29 marzo 2011 e’ entrato in vigore il Dlgs 28/2011 con il quale vengono ridefiniti completamente i criteri di integrazione e i tempi delle rinnovabili negli edifici.
Il Dlgs introduce per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”. Si tratta di un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Le disposizioni non si applicano agli edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).
Si stabilisce che le singole Regioni possano prevedere incrementi nei valori di integrazione, rispetto a quelli previsti dallo stesso Dlgs e all’interno dei piani regionali di qualità dell’aria, possono stabilire che i valori di integrazione debbano essere coperti (parzialmente o totalmente) da “impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse”, se ciò dovesse risultare necessario per mantenere determinati standard qualitativi dell’aria.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più una percentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la tempistica delle relative costruzioni:
• 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
• 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
• 50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Inoltre, tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, viene calcolata in kW di potenza (P) moltiplicati per la superficie (S) e sottoposta a coefficienti variabili (K: m2/kW) a seconda dei tempi di costruzione.
La formula:
P = (1/K) • S
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m²,
e K è il coefficiente da applicare
Il coefficiente K assume i seguenti valori:
• K = 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
• K = 65, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
• K = 50, se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017
Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono incrementati del 10%.
Dlgs 28 2011 (PDF)